25 Ottobre 2020
Giuseppe Conte ritorna, a parlare da Palazzo Chigi, con un nuovo decreto che blocca diverse attività.
Il problema principale è l'aumento della curva epidemiologica sia in Italia che in tutta Europa, negli ultimi 20 giorni sono stati riportati più di 1200 morti che erano positivi al Covid.
Di seguito elenco alcuni punti che menziona il Premier, comunque meglio descritti nel decreto del 24 Ottobre in vigore dal 26 Ottobre.
art. 1 comma 1 : obbligo di portare con se la mascherina e indossarla ad esclusione di diverse eccezioni
art. 1 comma 2 : obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro
art. 1 comma 5 : é fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo
art. 1 comma 9d : è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività
art. 1 comma 9e : sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali
art. 1 comma 9f : sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento
art. 1 comma 9i : lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica
art. 1 comma 9l : sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò
art. 1 comma 9l : sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto
art. 1 comma 9n : restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.
art. 1 comma 9ee : le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico
art. 1 comma 9mm : sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP)
Dpcm 24 ottobre 2020, conferenza stampa del Presidente Conte
ITALIA - Dati della Protezione Civile aggiornati alle ore 18.
Casi totali |
Positivi | Terapia intensiva |
Guariti | Morti | |
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ITALIA | 525782 | 222241 | 266203 | 37338 |
MONDO - Dati aggiornati alle ore 20:20 (ora italiana).
Articolo a cura di Gabriele Pozzo